Art. 2 SOCI
L'Associazione è composta da Soci:
a) EFFETTIVI
b) ATLETI
I SOCI EFFETTIVI sono coloro che, maggiorenni, previa domanda di appartenenza all'Associazione, sono ammessi e versano la quota sociale secondo le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo. La domanda deve essere redatta su apposito modulo e sottoscritta come presentazione anche da un Socio effettivo.
I SOCI ATLETI sono coloro che, in possesso della tessera federale, svolgono attività agonistica in favore dell'Associazione. I soci atleti potranno godere di particolare assistenza da parte dell'Associazione e supporto dell'attività sportiva.
La tessera federale vincola l'atleta all'Associazione secondo quanto prescritto dalle norme emanate in materia dalla Federazione Ginnastica d'Italia.
L'ammissione all'Associazione da parte dell'aspirante socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione è ammesso appello innanzi all'Assemblea Generale dei Soci o innanzi al Collegio Probiviri.
I criteri per l'ammissione degli aspiranti soci sono i seguenti:
1) possono acquisire la qualità di socio solo coloro i quali sono dotati di una condotta morale, civile e sportiva irreprensibile.
2) la domanda di associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo compilando un apposito modulo predisposto dalla segreteria dell'Associazione;
3) non sono ammessi, a nessun titolo, soci legati alla Associazione con carattere di temporaneità
4) L'età minima necessaria per l'ammissione in qualità di Socio atleta è di 18 anni. In caso di Soci atleti minorenni la relativa domanda di associazione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale
Tutti i Soci, hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione ed il diritto di usufruire dei servizi e delle prestazioni che l'Associazione stessa può offrire. Tutti i soci in possesso dei prescritti requisiti possono concorrere alle cariche sociali.
I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:
a) dimissioni volontarie o decesso;
b) morosità, a causa di mancato pagamento della quota sociale annua. La delibera di cancellazione è adottata dal Consiglio Direttivo. I soci cessati per morosità possono essere riammessi previo versamento di tutte le quote annuali arretrate;
c) radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento, anche sportivo, dell'Associazione.
La delibera di radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea Generale dei Soci in seduta ordinaria. Il Socio radiato può riproporre domanda di ammissione con istanza motivata al Consiglio Direttivo una volta che sia decorso almeno 1 anno dalla delibera di radiazione.